[1]In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parte contraenti pattuiscono che consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunita' nei termini che furono concessi o si concedessero ai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari della nazione piu' favorita.
[2]Gli archivi e carte ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e per nessun motivo potranno le autorita' del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
