[1]Il Governo cubano, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per sue concessioni, per opera di privati o di societa', arruolamenti di emigranti italiani per la Repubblica cubana, provvedera' perche' i contratti da proporsi sieno equi e le promosse attuabili, e che gli stessi equi contratti vengano scrupolosamente eseguiti. Vigilera' in questi casi perche' il trasporto, lo sbarco e la stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanita', dell'igiene, della sicurezza; punira' infine severamente chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e dara' la sua maggiore protezione a quest'ultimo quando risultasse essere vittima di inganni o abusi, perche', a termini delle leggi del paese, consegua, da chi lo abbia danneggiato, conveniente indennita'.
[2]Il Governo cubano accordera' appoggio ai funzionari italiani che dovessero viaggiare in servizio dell'emigrazione e ne facilitera' l'opera, sia nei porti sia nell'interno della Repubblica.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
