[1]Il presente trattato sara' ratificato e le ratifiche si scambieranno in Avana appena siansi compiute le formalita' prescritte dalle leggi costituzionali degli Stati contraenti.
[2]Avra' effetto dal giorno in cui si eseguisca detto scambio, si promulghera' entro i due mesi seguenti quella data, e durera' dieci anni contati dal giorno dello scambio delle ratifiche.
[3]Nel caso che nessuna delle Parti contraenti annunzi, dodici mesi avanti che spiri detto periodo di dieci anni, la sua intenzione che cessi di aver forza il presente trattato, continuera' il medesimo in vigore per un altro fanno da computarsi dal giorno in cui una delle Parti contraenti dia all'altra questa notizia.
[4]In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, apponendovi i loro sigilli.
[5]Fatto in doppio originale, nella citta' di Avana, il giorno ventinove di dicembre del millenovecentotre'.
[6](L. S.) O. SAVINA (L. S.) CARLOS DE ZALDO
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
