Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Art. 20
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formera' le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
