Art. 28
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[1]La cauzione dei mediatori inscritti e' vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:
[2]1° delle indennita' da loro dovuta per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati;
[3]2° delle indennita' per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;
[4]3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;
[5]4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 18 luglio 1932
