Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1932 al 29 luglio 1932. Leggi il testo vigente →

[1]((La cauzione degli agenti di cambio e' vincolata per privilegio nell'ordine seguente:

[2]1° dei debiti risultanti nei loro confronti dai certificati di credito rilasciati dai Comitati degli agenti di cambio, a norma dell'art. 16 del presente decreto;

[3]2° delle indennita', per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio delle mediazioni;

[4]3° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalle disposizioni in vigore)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1932 al 29 luglio 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1932

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 18 luglio 1932. 42 parole tolte, 36 parole aggiunte in 5 capoversi.

La cauzione tolto: dei mediatori inscritti aggiunto: degli agenti di cambio e' vincolata per privilegiotolto: , nell'ordine seguente, al pagamento aggiunto: nell'ordine seguente:

1° tolto: delle indennita' da loro dovuta per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati aggiunto: dei debiti risultanti nei loro confronti dai certificati di credito rilasciati dai Comitati degli agenti di cambio, a norma dell'art. 16 del presente decreto;

2° delle indennita'aggiunto: , per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio tolto: della mediazione aggiunto: delle mediazioni;

3° tolto: dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;

tolto: 4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite tolto: dalla presente legge aggiunto: dalle disposizioni in vigore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art28 · fonte del testo