Art. 28
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[1]((La cauzione degli agenti di cambio e' vincolata per privilegio nell'ordine seguente:
[2]1° dei debiti risultanti nei loro confronti dai certificati di credito rilasciati dai Comitati degli agenti di cambio, a norma dell'art. 16 del presente decreto;
[3]2° delle indennita', per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio delle mediazioni;
[4]3° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalle disposizioni in vigore)).
Testo in vigore dal 18 luglio 1932 al 29 luglio 1932
