Art. 36
Articolo abrogato dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2697.
Abrogato dal 1 gennaio 1924
Articolo abrogato dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2697.
Abrogato dal 1 gennaio 1924
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1919 al 1 gennaio 1924. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, e' obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalita', da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2697
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art36 · fonte del testo