Art. 39
Articolo abrogato dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2697.
Abrogato dal 1 gennaio 1924
Articolo abrogato dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2697.
Abrogato dal 1 gennaio 1924
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 gennaio 1924. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.
tolto: Ogni operazione e' redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.
tolto: La parte figlia del foglio e' consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale e' obbligato a rimborsare l'importo della tassa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2697
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art39 · fonte del testo