Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 gennaio 1924. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

tolto: Ogni operazione e' redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

tolto: La parte figlia del foglio e' consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale e' obbligato a rimborsare l'importo della tassa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2697

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art39 · fonte del testo