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[1]Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

[2]Ogni operazione e' redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

[3]La parte figlia del foglio e' consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale e' obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 gennaio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art39 · fonte del testo