Art. 44
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[1]Per i contratti conclusi con l'intervento dei mediatori inscritti ovvero tra essi ed altre persone, ovvero conchiusi col ministero di essi mediatori o delle persone indicate nell'art. 64 nel periodo quinquennale ivi accennato, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, puo' richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purche' il contratto porti la firma della parte inadempiente.
[2]Ove uno dei contraenti a termine, non consegni o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, puo' invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato puo' procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.
[3]Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dello inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.
[4]Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 maggio 1925, n. 601, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono applicabili alle nuove Provincie le disposizioni degli articoli 44, 45, 46 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del presente decreto, intendendosi sostituite alle disposizioni del Codice di commercio e del Codice di procedura civile, richiamate dagli articoli 45 e 46 della citata legge, le corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, fino a che non siano ivi estesi il Codice di commercio e di procedura civile vigente nel Regno".
Testo in vigore dal 1 luglio 1925 al 18 luglio 1932
