Art. 46
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[1]Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinche' possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.
[2]Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da L. 200 a L. 1000, estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.
[3]E' applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1925
