Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1925 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinche' possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

[2]Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da L. 200 a L. 1000, estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.

[3]E' applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 14 maggio 1925, n. 601, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono applicabili alle nuove Provincie le disposizioni degli articoli 44, 45, 46 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del presente decreto, intendendosi sostituite alle disposizioni del Codice di commercio e del Codice di procedura civile, richiamate dagli articoli 45 e 46 della citata legge, le corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, fino a che non siano ivi estesi il Codice di commercio e di procedura civile vigente nel Regno".

Testo in vigore dal 1 luglio 1925 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1925.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 14 maggio 1925, n. 601, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono applicabili alle nuove Provincie le disposizioni degli articoli 44, 45, 46 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del presente decreto, intendendosi sostituite alle disposizioni del Codice di commercio e del Codice di procedura civile, richiamate dagli articoli 45 e 46 della citata legge, le corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti nelle nuove Provincie, fino a che non siano ivi estesi il Codice di commercio e di procedura civile vigente nel Regno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art46 · fonte del testo