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[1]Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

[2]Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziarii di esaminare i menzionati documenti, nonche' le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta e' obbligatoria a norma del Codice di commercio.

[3]Il rifiuto e' accertato con le forme prescritte dall' art. 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

[4]E' considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce percio' contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

[5]Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art48 · fonte del testo