Art. 50
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[1]Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.
[2]Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali soprattasse.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
