Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Non e' ammessa alcuna dilazione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, ne' veruna liquidazione puo' eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
