[1]La franchigia da tassa di circolazione nel Regno e' concessa ai velocipedi ed agli automobili condotti da cittadini sanmarinesi effettivi residenti nella Repubblica, che sieno proprietari dei veicoli e purche' non se ne valgano per uso pubblico permanente con itinerario fisso; intendendosi pero' esclusi dall'uso pubblico i casi di semplice noleggio temporaneo da e per la Repubblica.

[2]Non esclude il concetto della residenza il fatto di tenere altra abitazione fuori del territorio della Repubblica, purche' cio' non dipenda da impiego stabile nel Regno.

[3]I non sanmarinesi al servizio della Repubblica ivi residenti, sono equiparati, durante il tempo del loro servizio, ai cittadini sanmarinesi effettivamente residenti.

[4]Il nome del proprietario del veicolo e le altre sue generalita' risulteranno, per i motocicli e per le vetture automobili, dalla licenza di circolazione.

[5]Per i velocipedi, il Governo della Repubblica rilascera' apposito documento di proprieta', comprendente l'indicazione della casa costruttrice ed il numero progressivo del telaio, od altro elemento di identificazione.

[6]E' ammesso che ogni vettura automobile possa essere condotta da un'altra persona al servizio del proprietario, regolarmente abilitata.

[7]Il nome di tale persona ed i successivi eventuali cambiamenti, saranno inscritti dal Governo della Repubblica nella licenza di circolazione del veicolo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~art3 · fonte del testo