I proprietari di velocipedi o di automobili, che risiedono a San Marino e che non sono cittadini effettivi della Repubblica, per circolare nel Regno, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni degli articoli precedenti ed al pagamento della relativa tassa di circolazione. Essi possono acquistare i contrassegni dei velocipedi e motocicli presso qualsiasi Comune del Regno. La tassa per le vetture automobili deve invece essere pagata presso l'ufficio del registro di Rimini.
Testo vigente dal 24 ottobre 1918
