Per la libera circolazione degli automobili di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica riconosce le licenze di circolazione, nonche' i certificati di abilitazione a condurli, rilasciati dal Governo italiano, ed il Governo italiano s'impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Repubblica intendesse di rilasciare ai cittadini sanmarinesi, i quali frattanto, e fino a quando il Governo della Repubblica non avra' dichiarato di avere provveduto in proposito, debbono munirsi di necessari documenti presso il R. Circolo ferroviario d'ispezione in Bologna.

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~art2 · fonte del testo