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[1]Se una nave appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti Contraenti faccia naufragio o resti incagliata sul litorale dell'altra, le Autorita' locali debbono informarne il Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare della circoscrizione, e in sua assenza il Console Generale, il Console, Vice-console o Agente Consolare pia vicino al luogo dell'accidente.
[2]Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che naufragassero o s'incagliassero nelle acque territoriali della Bulgaria, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari d'Italia; reciprocamente tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi bulgare che naufragassero o incagliassero nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari di Bulgaria.
[3]Le Autorita' locali nei due Paesi non interverranno che per assistere l'Autorita' consolare, mantenere l'ordine, garantire gli interessi dei salvatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.
[4]Nell'assenza e fino alla venuta dei Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli od Agenti Consolari, o della persona che essi a tale uopo delegheranno, le Autorita' locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e per la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal naufragio.
[5]L'intervento delle Autorita' locali, in questi differenti casi, non dara' luogo alla percezione di spese di nessuna specie, salvo di quelle necessarie per le operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati, nonche' di quelle a cui sarebbero sottoposte, in tal caso, le navi nazionali.
[6]In caso di dubbio sulla nazionalita' delle navi naufragate, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorita' locale.
[7]Le Alte Parti Contraenti convengono inoltre che le merci e gli effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto doganale, a meno che vengano destinati al consumo interno.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
