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[1]Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.

[2]Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi.

Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 14 gennaio 1905

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