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[1]Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' concessa, in aggiunta alle indennita' stabilite dalle disposizioni in vigore, una nuova indennita' mensile di L. 100.

[2]Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, e' inoltre assegnata una nuova indennita' mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.

[3]Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate e' assegnata, in luogo delle indennita' di cui ai precedenti comma, una nuova indennita' mensile di L. 15, quando il congiunto a cui sono appoggiate, percepisce l'indennita' di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura intera; in caso diverso, e' corrisposta una nuova indennita' mensile di L. 30.

[4]Resta abrogato l'art. 13 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Testo in vigore dal 24 settembre 1920 al 13 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1920-09-23;1271~art1 · fonte del testo