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[1]Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' concessa, in aggiunta alle indennita' stabilite dalle disposizioni in vigore, una nuova indennita' mensile di L. 100. 1

[2]Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, e' inoltre assegnata una nuova indennita' mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.

[3]Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate e' assegnata, in luogo delle indennita' di cui ai precedenti comma, una nuova indennita' mensile di L. 15, quando il congiunto a cui sono appoggiate, percepisce l'indennita' di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura intera; in caso diverso, e' corrisposta una nuova indennita' mensile di L. 30.

[4]Resta abrogato l'art. 13 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2713

1

Il Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2713 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La indennita' mensile di L. 100 stabilita per il personale delle Ferrovie dello Stato dal 1° comma dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271, la concessione della quale e' stata prorogata a tutto giugno 1924 dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, e' ridotta, a partire dal 1° gennaio 1924, nella proporzione indicata, al successivo articolo 2, per gli agenti delle ferrovie dello Stato addetti al mantenimento ed alla sorveglianza delle linee (sorveglianti della linea, capisquadra cantonieri, cantonieri di 1ª classe, guardablocco, cantonieri e guardiani) che risiedono lungo le linee fuori dai centri popolosi, secondo classificazione che sara' stabilita da Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1920 al 13 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2713

    Il Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2713 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La indennita' mensile di L. 100 stabilita per il personale delle Ferrovie dello Stato dal 1° comma dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271, la concessione della quale e' stata prorogata a tutto giugno 1924 dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, e' ridotta, a partire dal 1° gennaio 1924, nella proporzione indicata, al successivo articolo 2, per gli agenti delle ferrovie dello Stato addetti al mantenimento ed alla sorveglianza delle linee (sorveglianti della linea, capisquadra cantonieri, cantonieri di 1ª classe, guardablocco, cantonieri e guardiani) che risiedono lungo le linee fuori dai centri popolosi, secondo classificazione che sara' stabilita da Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-23;1271~art1 · fonte del testo