Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le indennita' supplementari stabilite dall'art. 1, lettera b), del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'art. 4 della presente legge, e le stesse indennita' supplementari presentemente godute dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, sono conservate sino al 30 giugno 1922.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 aprile 1922.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Di Scalea - Peano.

[6]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 125 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: Le indennita' supplementari stabilite dall'art. 1, lettera b), del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'art. 4 della presente legge, e le stesse indennita' supplementari presentemente godute dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, sono conservate sino al 30 giugno 1922.

aggiunto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

aggiunto: Data a Roma, addi' 4 aprile 1922.

aggiunto: VITTORIO EMANUELE.

aggiunto: Di Scalea - Peano.

aggiunto: Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art12 · fonte del testo