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[1]Le indennita' supplementari stabilite dall'art. 1, lettera b), del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'art. 4 della presente legge, e le stesse indennita' supplementari presentemente godute dagli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, sono conservate sino al 30 giugno 1922.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 aprile 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Scalea - Peano.
[6]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
