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[1]L'indennita', di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermita' incontrate incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

[2]Sottotenenti L. 240. Tenenti L. 270. Capitani L. 320. Maggiori e primi capitani L. 400. Tenenti colonnelli L. 440. Colonnelli L. 480. Brigadieri generali L. 520. Maggiori generali L. 560. Tenenti generali L. 600. Generali d'esercito L. 660.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 66 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D. L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: L'indennita', di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermita' incontrate incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

aggiunto: Sottotenenti L. 240. Tenenti L. 270. Capitani L. 320. Maggiori e primi capitani L. 400. Tenenti colonnelli L. 440. Colonnelli L. 480. Brigadieri generali L. 520. Maggiori generali L. 560. Tenenti generali L. 600. Generali d'esercito L. 660.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art2 · fonte del testo