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[1]L'indennita', di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermita' incontrate incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:
[2]Sottotenenti L. 240. Tenenti L. 270. Capitani L. 320. Maggiori e primi capitani L. 400. Tenenti colonnelli L. 440. Colonnelli L. 480. Brigadieri generali L. 520. Maggiori generali L. 560. Tenenti generali L. 600. Generali d'esercito L. 660.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
