Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'indennita' speciale militare per i sottufficiali del R. esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali, per i quali rimangono in vigore le attuali indennita') e' stabilita nella misura mensile seguente:
tolto: Sergenti e sergenti maggioriL. 90. Marescialli e gradi corrispondenti L. 110. Marescialli capi e gradi corrispondenti L. 125. Marescialli maggiori e gradi corrispondenti L.140.
tolto: Tale indennita', per i sottufficiali provvisti di alloggio gratuito, e' diminuita di L. 60 mensili.
tolto: E' data facolta' al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla suddetta riduzione, i sottufficiali con famiglia che siano obbligati ad alleggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art5 · fonte del testo