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[1]Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennita' di cui all'articolo 5 e' aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennita' supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.
[2]Eguali indennita' spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
