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[1]Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennita' di cui all'articolo 5 e' aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennita' supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

[2]Eguali indennita' spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 80 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennita' di cui all'articolo 5 e' aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennita' supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

aggiunto: Eguali indennita' spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art6 · fonte del testo