Per quanto concerne la facolta' di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od artistiche per pubblicazioni destinate all'insegnamento od aventi carattere scientifico, o per antologie, restano riservati gli effetti della legislazione dei paesi dell'Unione e degli accordi particolari stipulati o da stipularsi fra essi.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art10 · fonte del testo