[1]Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico-musicali, ed all'esecuzione pubblica delle opere musicali, siano tali opere pubblicate o no.

[2]Gli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali sono protetti, per la durata del loro diritto sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica, non autorizzata, della traduzione delle opere loro.

[3]Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l'esecuzione pubblica.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art11 · fonte del testo