[1]Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico-musicali, ed all'esecuzione pubblica delle opere musicali, siano tali opere pubblicate o no.
[2]Gli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali sono protetti, per la durata del loro diritto sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica, non autorizzata, della traduzione delle opere loro.
[3]Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l'esecuzione pubblica.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
