Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto spettante al governo di ciascuno dei paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l'autorita' competente abbia ad esercitare tale diritto.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
