Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto spettante al governo di ciascuno dei paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l'autorita' competente abbia ad esercitare tale diritto.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art17 · fonte del testo