Art. 36
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[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2, purche' esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.
[2]Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento e' fissato in un anno a partire dalla data predetta.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 27 luglio 1905
