Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 27 luglio 1905. Leggi il testo vigente →

[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2, purche' esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

[2]Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento e' fissato in un anno a partire dalla data predetta.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 27 luglio 1905

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art36 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari