Art. 36
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[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2, purche' esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.
[2]Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento e' fissato in un anno a partire dalla data predetta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1905, n. 333
1La L. 29 giugno 1905, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta', di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, e' prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1905".
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 18 maggio 1906
