Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1907 al 1 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2, purche' esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

[2]Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento e' fissato in un anno a partire dalla data predetta. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1905, n. 333

1

La L. 29 giugno 1905, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta', di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, e' prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1905".

L. 22 aprile 1906, n. 144

2

La L. 22 aprile 1906, n. 144 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata dall'art. 1 della legge 29 giugno 1905, n. 333, sino al 31 dicembre 1905, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1906".

L. 28 aprile 1907, n. 220

3

La L. 28 aprile 1907, n. 220 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907".

Testo in vigore dal 22 maggio 1907 al 1 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1906 al 22 maggio 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 aprile 1907, n. 220

    La L. 28 aprile 1907, n. 220 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art36 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari