Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2, purche' esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

[2]Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento e' fissato in un anno a partire dalla data predetta. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1905, n. 333

1

La L. 29 giugno 1905, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta', di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, e' prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1905".

L. 22 aprile 1906, n. 144

2

La L. 22 aprile 1906, n. 144 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata dall'art. 1 della legge 29 giugno 1905, n. 333, sino al 31 dicembre 1905, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1906".

L. 28 aprile 1907, n. 220

3

La L. 28 aprile 1907, n. 220 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907".

L. 19 maggio 1907, n. 270

4

La L. 19 maggio 1907, n. 270 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il termine di cui al capoverso dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per chiedere il riconoscimento del servizio non superiore ai 15 anni prestati anteriormente al 1° gennaio 1908, dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e' fissato in anni due a partire dalla data del decreto reale previsto nel precedente art. 6".

L. 11 dicembre 1910, n. 855

5

La L. 11 dicembre 1910, n. 855 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144 e 28 aprile 1907, n. 220, e' ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1910

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1908 al 31 dicembre 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1910, n. 855

    La L. 11 dicembre 1910, n. 855 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144 e 28 aprile 1907, n. 220, e' ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art36 · fonte del testo

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