Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 79 del Codice di procedura civile, il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato e in quelle prevedute nel secondo comma del detto articolo moltiplicando per centocinquanta lo stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'art. 81 sono di competenza del tribunale.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art2 · fonte del testo

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