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Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 79 del Codice di procedura civile, il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato e in quelle prevedute nel secondo comma del detto articolo moltiplicando per centocinquanta lo stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'art. 81 sono di competenza del tribunale.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010
