Art. 18 (Allegato D)
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[1]Alle linee commerciali ed alle linee coloniali distinte dai numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno superiore) potranno essere adibiti piroscafi che all'inizio dei servizi abbiano un'eta' non superiore ai 20 anni, purche' siano giudicati idonei ai servizi ai quali sono destinati dalla Commissione di visita di cui all'art. 27.
[2]Questi piroscafi devono essere iscritti alla prima classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
