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[1]Con effetto dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dall'applicazione del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, e' aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali e del 75 per cento per gli altri, ferma restando la indennita' del 30 per cento gia' liquidata, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, e quella di cui ai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 14 settembre 1918 n. 1314.

[2]Per analogia, uguale aumento spettera' per i servizi rurali gia' stabiliti posteriormente al 1° gennaio 1920 e sulle variazioni avvenute dopo il detto giorno, fino alla data della presente legge. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le indennita' concesse agli agenti rurali a della posta con decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, 9 giugno 1918, n. 833 e 14 settembre 1918, n. 1314 e dagli articoli 6 e 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1364, sono dovute per tutti i servizi rurali postali, che sono stati istituiti fino alla data del presente decreto-legge".

2

con decorrenza dal 1 aprile 1925

Il Regio D.L. 31 marzo 1925, n. 361, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, sono elevate del dieci per cento a decorrere dal 1° aprile 1925, con un aumento minimo annue di lire duecento ed un aumento massimo annuo di lire quattrocento".

Regio Decreto 3 gennaio 1926, n. 357

3

Il Regio Decreto 3 gennaio 1926, n. 357, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 94, comma 1) che "Da quando avranno effetto le nuove retribuzioni per tutti i servizi rurali del Regno cesseranno le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, che si intenderanno assorbiti nelle retribuzioni medesime".

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1925 al 30 marzo 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 3 gennaio 1926, n. 357

    Il Regio Decreto 3 gennaio 1926, n. 357, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 94, comma 1) che "Da quando avranno effetto le nuove retribuzioni per tutti i servizi rurali del Regno cesseranno le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, che si intenderanno assorbiti nelle retribuzioni medesime".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art6 · fonte del testo