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[1]Con effetto dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dall'applicazione del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, e' aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali e del 75 per cento per gli altri, ferma restando la indennita' del 30 per cento gia' liquidata, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, e quella di cui ai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 14 settembre 1918 n. 1314.

[2]Per analogia, uguale aumento spettera' per i servizi rurali gia' stabiliti posteriormente al 1° gennaio 1920 e sulle variazioni avvenute dopo il detto giorno, fino alla data della presente legge.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 7 febbraio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art6 · fonte del testo