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[1]Con effetto dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dall'applicazione del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, e' aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali e del 75 per cento per gli altri, ferma restando la indennita' del 30 per cento gia' liquidata, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, e quella di cui ai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 14 settembre 1918 n. 1314.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le indennita' concesse agli agenti rurali a della posta con decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, 9 giugno 1918, n. 833 e 14 settembre 1918, n. 1314 e dagli articoli 6 e 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1364, sono dovute per tutti i servizi rurali postali, che sono stati istituiti fino alla data del presente decreto-legge".
con decorrenza dal 1 aprile 1925
Il Regio D.L. 31 marzo 1925, n. 361, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, sono elevate del dieci per cento a decorrere dal 1° aprile 1925, con un aumento minimo annue di lire duecento ed un aumento massimo annuo di lire quattrocento".
Testo in vigore dal 1 aprile 1925 al 30 marzo 1926
