[1]Arredamento degli stabilimenti.
[2]I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli stabilimenti tanto vecchi quanto di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche ed, eventualmente, gli impianti telefonici per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti e i diversi stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a spese della ditta concessionaria, la quale avra' anche l'onere della loro manutenzione, e quello del ricambio e della sostituzione degli oggetti ed impianti che per uso o per altra causa qualsiasi venissero a mancare o si rendessero inservibili; rimanendo pero' tutti detti mobili o impianti di proprieta' di essa ditta.
[3]Nessun rimborso di spesa la ditta concessionaria avra' diritto di pretendere dal Demanio per le forniture, la manutenzione, i ricambi, le sostituzioni di cui sopra.
[4]Come compenso dell'onere assunto pei titoli anzidetti la ditta potra' soltanto esporre la cifra fissa ed invariabile di lire 1300 annuali, che sara' iscritta fra le spese generali di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'azienda.
[5]Al termine della concessione o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, l'Amministrazione demaniale avra' la facolta' di ritenere tutto od anche solo in parte i mobili e gli impianti sovra indicati, corrispondendo alla ditta concessionaria il prezzo che sara' determinato di comune accordo, o in difetto di accordo, da un collegio arbitrale da costituire in conformita' del precedente art. 14.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
