[1]Scioglimento del contratto per forza maggiore.

[2]Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle tre Grotte venissero a mancare o le dette Grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, cosi' da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a termini dell'articolo 1578 del Codice civile, la Ditta concessionaria dovra' rilasciare nella piena disponibilita' del Demanio proprietario tutto quanto rimane delle Grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione e il Demanio dovra' corrispondere alla Ditta concessionaria la meta' dell'importo dei lavori delle forniture e degli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione, non ancora ammortizzato giusta il precedente art. 10.

[3]Tale importo sara' determinato, senza interessi, in base alla cifra complessiva stabilita giusta il 1° comma dell'art. 10 ai fini dell'ammortamento.

[4]Nel caso di disaccordo, fra Demanio e la Ditta concessionaria circa l'applicabilita' dello scioglimento del contratto, la risoluzione della controversia sara' deferita in conformita' dell'art. 10 agli arbitri, i quali, ove ritengano non essere il caso della risoluzione, determineranno, in base al nuovo stato di fatto, le condizioni secondo le quali debbano essere regolati gli ulteriori rapporti giuridici contrattuali fra Demanio e Ditta concessionaria.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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