[1]Arbitrato per le questioni in materia di lavori, forniture ed acquisti.

[2]Tutte le questioni tecniche che possono sorgere circa l'esecuzione dei nuovi lavori, forniture ed acquisti di cui agli articoli 7 ed 8 saranno risolute inappellabilmente da tre periti arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla ditta concessionaria ed il terzo dai due arbitri cosi' nominati, ed in caso di disaccordo dal presidente della Corte d'appello di Trani.

[3]La remissione alla decisione degli arbitri si intende stabilita e stipulata fra le parti come clausola compromissoria, ai sensi ed agli effetti del titolo preliminare. Capitolo II del Codice di P. C.

[4]Le spese occorrenti per la nomina, per la convocazione degli arbitri e per l'emissione del loro giudizio saranno a carico del Demanio e della ditta concessionaria in parti uguali.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art14 · fonte del testo