[1]Godimento delle nuove sorgenti.

[2]Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali nella proprieta' demaniale data in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potra' la Ditta concessionaria impossessarsene od usarne senza il consenso del Demanio, il quale pero' ne rilascera' il godimento alla Ditta medesima; fermo il patto del corrispettivo proporzionale sugli eventuali maggiori utili, a termini dell'art. 3, lettera b.

[3]Il Demanio si impegna altresi' a dare la preferenza alla Ditta concessionaria pel godimento delle nuove sorgenti termo-minerali di spettanza demaniale che si scoprissero in altre localita' della provincia di Lecce. Tale godimento sara' subordinato alle condizioni che verranno all'occorrenza pattuite, in armonia con la presente convenzione, e cessera' col cessare di questa ultima.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art19 · fonte del testo