[1]Inadempienze o violazioni dei patti.
[2]Qualora la Ditta concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Demanio avra' facolta' di procedere a rischio e pericolo, e in luogo e per conto della Ditta stessa, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto e il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Ditta concessionaria - ove ritenga cio' necessario e conveniente - affinche' entro un congruo termine, che sara' fissato dal Demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.
[3]Scorso il prefisso termine senza che la Ditta concessionaria abbia ottemperato alla fattale ingiunzione, il Demanio riferira' senz'altro al giudizio arbitrale, in conformita' del successivo art. 40, la proposta di applicare alla Ditta medesima per le inadempienze o violazioni contrattuali una penalita' non minore di lire 1000 ne' maggiore delle lire 5000, oltre il risarcimento dei danni ed accessori.
[4]Qualora, cio' malgrado, la Ditta persista nella inosservanza, o nella resistenza contestatale, il Demanio deferira' al collegio arbitrale la proposta di rescindere la presente convenzione.
[5]Nei casi pero' in cui la Ditta: 1° o non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabitito; 2° o non provveda all'esercizio della concessione, oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la normale stagione balneare l'esercizio stesso, senza giusto motivo; 3° o eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo al precedente art. 18; 4° o non presenti al Demanio i regolari bilanci annuali, il Demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potra' dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salvo alla Ditta concessionaria la facolta' di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale giusta l'art. 40.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
