[1]Tutela dagli abusi dei terzi.

[2]Verificandosi da parte o per opera dei terzi alcuna innovazione o servitu', o qualuuque pregiudizio anche minimo a carico degli immobili compresi nella concessione, la Ditta concessionaria sara' tenuta, non solo ad opporvisi, ma anche a renderne subito intesa l'Ammministrazione demaniale, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifazione dei danni che ne fossero derivati.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art22 · fonte del testo