[1]Tutela dagli abusi dei terzi.
[2]Verificandosi da parte o per opera dei terzi alcuna innovazione o servitu', o qualuuque pregiudizio anche minimo a carico degli immobili compresi nella concessione, la Ditta concessionaria sara' tenuta, non solo ad opporvisi, ma anche a renderne subito intesa l'Ammministrazione demaniale, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifazione dei danni che ne fossero derivati.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
