[1]Subaffitto e cessione - Costituzione di societa'.

[2]E' assolutamente vietato alla ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformita' dei successivi articoli 34 e 35.

[3]La ditta concessionaria pero', senza che venga meno la sua diretta responsabilita' come contraente coll'Amministrazione demaniale, potra' associarsi altre persone ed anche costituire una societa', se e come giudichera' piu' opportuno per il buon esito dell'impresa.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art17 · fonte del testo