[1]Subaffitto e cessione - Costituzione di societa'.
[2]E' assolutamente vietato alla ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformita' dei successivi articoli 34 e 35.
[3]La ditta concessionaria pero', senza che venga meno la sua diretta responsabilita' come contraente coll'Amministrazione demaniale, potra' associarsi altre persone ed anche costituire una societa', se e come giudichera' piu' opportuno per il buon esito dell'impresa.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
