[1]Oneri tributari.
[2]L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse di commercio, quella di licenza d'esercizio ed ogni altra imposta, tassa od aggravio, anche straordinario, che per legge e per consuetudine sono dovuti dai conduttori, saranno a carico della Ditta concessionaria.
[3]L'imposta sui terreni e fabbricati sara' a carico dell'Amministrazione demaniale limitatamente alla parte erariale ed a carico della Ditta concessionaria per la parte provinciale e comunale, comprese le addizionali alle imposte sui terreni e fabbricati.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
