[1]Oneri tributari.

[2]L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse di commercio, quella di licenza d'esercizio ed ogni altra imposta, tassa od aggravio, anche straordinario, che per legge e per consuetudine sono dovuti dai conduttori, saranno a carico della Ditta concessionaria.

[3]L'imposta sui terreni e fabbricati sara' a carico dell'Amministrazione demaniale limitatamente alla parte erariale ed a carico della Ditta concessionaria per la parte provinciale e comunale, comprese le addizionali alle imposte sui terreni e fabbricati.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art32 · fonte del testo