[1]Deposito cauzionale per la esecuzione del contratto.
[2]L'ammontare della cauzione da prestarsi dalla Ditta concessionaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione sara' di lire 10,000 (dico lire diecimila).
[3]La cauzione verra' prestata entro quindici giorni dalla firma del contratto mediante deposito nella Cassa depositi e prestiti in numerario, biglietti di banca aventi corso legale nel Regno o titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, ovvero con la formale annotazione di vincolo sopra corrispondente certificato nominativo di rendita pubblica.
[4]Quando l'Amministrazione demaniale, per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualita' di corrispettivo o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dal contratto o dalle leggi e regolamenti in vigore, fosse costretta ad incamerare od a spendere in tutto od in parte la prestata cauzione, questa dovra' per cura della Ditta concessionaria, e dentro un mese dall'invito ricevuto, essere reintegrata nel normale ammontare di lire 10,000 (lire diecimila), salvo in difetto, la facolta' dell'Amministrazione di promuovere, a' termini del precedente art. 34, la rescissione del contratto, facendo proprio a titolo di penalita' il residuo importo della cauzione stessa, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento dei danni, e fermo restando il disposto dell'art. 35 della presente convenzione.
[5]La cauzione sara' restituita quando la presente convenzione avra' cessato di avere efficacia o per normale scadenza o per altra causa non imputabile alla Ditta concessionaria, dopo che questa avra' provato di avere adempiuto le obbligazioni tutte con la medesima assunte e salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
