[1]Definizione delle contestazioni in corso.

[2]Il contratto 3 febbraio 1902 cessa di aver vigore dalla data di approvazione della presente convenzione che lo sostituisce in ogni sua parte, e per effetto della quale si intendono troncate, rimosse o definite, nel modo piu' assoluto, le contestazioni sorte o che potrebbero sorgere in dipendenza della esecuzione del mentovato contratto 3 febbraio 1902.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art41 · fonte del testo