[1]Arbitrato per la interpretazione ed esecuzione del contratto.

[2]Se insorgera' qualche dubbio circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o qualche controversia circa la loro esecuzione, la questione sara' risoluta in via amministrativa, in primo grado dalla Intendenza di finanza di Lecce, ed in secondo grado dal Ministero delle finanze.

[3]Ove la Ditta concessionaria non accetti le decisioni emesse in via amministrativa o queste non le siano comunicate entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso all'Intendenza di finanza, la controversia sara' risoluta inappellabilmente da tre arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla Ditta concessionaria e il terzo dai due arbitri cosi' nominati, e in caso di disaccordo dal Presidente della Corte di appello di Trani.

[4]La remissione alla decisione degli arbitri si intende qui stabilita come clausola compromissoria, ai sensi e agli effetti del titolo preliminare, capo II, del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art40 · fonte del testo