[1]Eccedenze delle spese d'esercizio sui proventi.

[2]Qualora uno o piu' bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sara' ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta dal Demanio sara' segnata a suo debito nel bilancio annuale.

[3]Alla fine di ciascun decennio a partire dal 1° maggio 1919 e alla fine dell'ultimo quinquennio della concessione tale percentuale di perdita sara' dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di compartecipazione degli utili.

[4]In nessun caso il demanio dello Stato potra' essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avra' percepito per utili nel decennio; ne' sara' concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto od in parte compensate con gli utili.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art5 · fonte del testo